Degli abusi sessuali del medico risponde la ASL
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Degli abusi sessuali del medico risponde la ASL

LegalMente

di Alessandro Mattoni

In generale, la struttura sanitaria ospitante risponde del fatto dannoso che il medico cagiona al suo interno, in occasione dell’erogazione di prestazioni sanitarie, con condotta dolosa o colposa.

Si domanda: solo in occasione dello svolgimento di prestazioni sanitarie? Oppure la responsabilità delle strutture si amplia fino a coinvolgerle anche in presenza di condotte illecite egoistiche del dipendente medico, scollegate dalle prestazioni sanitarie?

Ebbene, con una sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 2017 (Cass. 22 settembre 2017, n. 22058) la struttura sanitaria ospitante è stata ritenuta responsabile dei danni provocati da un medico anestesista ad alcune pazienti che, indotte in narcosi, venivano successivamente abusate.

Si obietta dai critici che, sebbene sia prevista dalla legge la responsabilità del datore di lavoro per fatto del dipendente, tale responsabilità dovrebbe trovare un limite nell’abnormità eventuale dei suoi contegni, se ed in quanto risultino inespressivi delle funzioni ad egli demandate per contratto, piuttosto profilandosi come il frutto di individuali perversioni, assolutamente egoistiche (cosa può esserci di più egoistico della soddisfazione sessuale?). Ciò determinerebbe infatti la rottura del legame che intercorre tra la struttura ospitante e il dipendente, tale da non consentire la riferibilità ad essa del danno cagionato.

In contrario la giurisprudenza, di recente con la citata sentenza della Cassazione, facendo propria una lettura estremizzata della legge giunge ad ipotizzare la responsabilità della struttura ospitante fondandola sul requisito della occasionalità necessaria, un concetto più esteso di quello di causalità.

Detto altrimenti, la responsabilità datoriale in capo all’azienda sanitaria entro cui il medico svolge la sua attività, soggiace alla dimostrazione che il fatto sia comunque avvenuto in concomitanza con lo svolgimento della prestazione, favorito dalla disponibilità di struttura e di mezzi, fra cui proprio i farmaci che hanno determinato la narcosi delle pazienti, successivamente abusate.

É in forza dei suddetti criteri sinteticamente esposti che la Suprema Corte ha ritenuto che sussiste la responsabilità del datore di lavoro, con particolare riguardo all’azienda sanitaria locale, qualora il medico dipendente, nell’ambito della struttura e nello svolgimento delle sue prestazioni terapeutiche, commette degli abusi sessuali sui pazienti: come dire che, in tale eventualità, a pagare sono i cittadini.

Sono convinto che un capo debba avere l’umiltà di accettare
pubblicamente la responsabilità degli errori dei subordinati
che ha scelto e che, del pari, debba riconoscere pubblicamente
il merito dei loro successi.

Dwight Eisenhower

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