Integratori e diete: qualche consiglio
Salute e alimentazione
di Paola Marconi
Per soddisfare completamente i fabbisogni nutrizionali di quasi tutti gli sportivi impegnati in allenamenti costanti e continuativi, o più in generale di persone che desiderano raggiungere obiettivi particolari sul fisico, molto spesso è sufficiente adottare abitudini alimentari corrette ed attente alle esigenze calorico-nutrizionali. Ecco perché, molto spesso, l’utilizzo di integratori alimentari non è assolutamente necessario e neanche libero da reali rischi per la salute.
Le integrazioni alimentari oggi in commercio si differenziano in una vasta gamma di prodotti con lo scopo di sopperire alle evidenti carenze di uno o più nutrienti provocate da un apporto non sufficiente con la sola alimentazione. Pensate in quest’ottica, le integrazioni potrebbero migliorare alcune situazioni di salute e/o prevenire la comparsa di specifiche condizioni patologiche. Un uso inconsapevole di questi prodotti dovrebbe essere scoraggiato, soprattutto se la loro prescrizione viene suggerita da personale non medico e quindi non in grado di decidere circa la reale necessità, la giusta dose, il periodo corretto di utilizzazione e le eventuali controindicazioni collegate alla possibile concomitanza di patologie e/o condizioni cliniche che danno controindicazioni per l’uso, anche se si consumano per periodi brevi e a dosaggi minimi.
La produzione e la commercializzazione degli integratori alimentari per lo sport ricadono in un contesto regolato, in Italia, da precise norme dettate dal Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n. 111, in attuazione della direttiva 89/398 dettata dalla Comunità Europea, riguardante i ‘prodotti alimentari destinati ad un alimentazione particolare’. Detto decreto stabilisce le caratteristiche di questi prodotti alimentari che, in sintesi, devono distinguersi decisamente dagli alimenti consumati abitualmente ed essere adatti all’obiettivo nutrizionale individuato ed essere commercializzati in modo da indicare che sono conformi all’obiettivo stabilito. Inoltre devono corrispondere alle esigenze nutrizionali ‘speciali’ di determinate categorie di persone, quali ad esempio: soggetti caratterizzati da disturbi nel processo di assimilazione o del metabolismo; soggetti che presentano condizioni fisiologiche tali per cui possano trarre beneficio dall’assunzione consapevole di certe sostanze negli alimenti; lattanti o bambini in buona salute.
Il decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 169, in attuazione della direttiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002, indica come integratori «i prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive […] o di altre sostanze aventi effetto nutritivo o fisiologico […] sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate» (articolo 2 comma 1). […] «si intendono per predosate le forme di commercializzazione tipo capsule, pastiglie, compresse, pillole, gomme da masticare e simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili di liquidi e polveri destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari» (articolo 2, comma 3). Ancora, il decreto dice che «l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità non attribuiscono agli integratori alimentari proprietà terapeutiche né la capacità di prevenzione o cura delle malattie umane né fanno altrimenti riferimento a simili proprietà» (articolo 6, comma 2); che «nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità degli integratori alimentari non figurano diciture che affermino o sottintendano che una dieta equilibrata e variata non è generalmente in grado di apportare sostanze nutritive in quantità sufficienti in generale» (articolo 6, comma 3).
La legge del 3 febbraio 2003, n. 4, consente la commercializzazione dei prodotti dietetici per lo sport sulla base della semplice ‘notifica preventiva di etichetta’ al Ministero della Salute, e quindi accoglie la direttiva europea, ma ha modificato ciò che precedentemente era stato stabilito dal decreto già menzionato del 27 gennaio 1992, n. 111, che, invece, ne regolava la vendita secondo l’iter legislativo, analogo a quello dei ‘farmaci da banco’, dell’autorizzazione e registrazione ministeriale, ben più lungo e costoso, che prevede l’analisi del prodotto e la verifica da parte del Ministero della Salute della corrispondenza tra etichetta e contenuto.
Gli integratori alimentari per lo sport sono inseriti nell’elenco dei prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare che va sotto la denominazione di ‘Alimenti adatti ad un intenso sforzo muscolare soprattutto per gli sportivi’ rispetto ai quali il Ministero della Salute ha stabilito specifiche linee guida, e sono suddivisi nelle seguenti categorie:
- Prodotti finalizzati ad una integrazione energetica
- Prodotti con minerai destinati a reintegrare le perdite idrosaline
- Prodotti finalizzati all’integrazione di proteine
- Prodotti finalizzati all’integrazione di aminoacidi e derivati
- Prodotti contenenti derivati di aminoacidi
- Altri prodotti con valenza nutrizionale adattati ad un intenso sforzo muscolare
In questo quadro introduttivo si inserisce a pennello il fatto di ‘condannare’ l’uso di qualsiasi sostanza se usata e/o prescritta senza un reale motivo terapeutico e/o preventivo. E se questo è un obbligo morale dei medici e ancor di più degli esperti in nutrizione, è facile pensare come non possano farlo persone che specialiste non sono, ma che arrivano comunque a spingersi a consigliare farmaci, integratori e addirittura diete. È tanto più auspicabile che medici e nutrizionisti impegnati nella cura di atleti e sportivi ma anche, più in generale, di pazienti che intraprendono una dieta – dieta, dal termine greco, diaita, cioè il complesso delle norme di vita atte a mantenere lo stato di salute – valutino con molta attenzione la concreta necessità dell’integrazione in questione. Spesso molti integratori sono associati a programmi di dimagrimento, ma al contempo sono esenti da una reale base scientifica e non contengono sostanze nutritive veramente in grado di provocare una reale perdita del grasso corporeo.
A tale proposito è utile indicare ciò che sostiene l’Agricutural Extension Service (1999) per cercare di individuare le ‘frodi commerciali’ legate alle diete, agli integratori e ai farmaci adatti al dimagrimento. In generale, una promessa di dimagrimento o un suggerimento che riguarda l’alimentazione sono da considerare inaffidabili se:
Assicurano perdite di peso rapide e consistenti, soprattutto se accompagnate dalla promessa di essere facili, senza sforzo, garantite e permanenti
- Affermano che si può perdere peso senza diminuire le calorie e senza esercizio fisico
- Assicurano di ridurre o eliminare la ‘cellulite’
- Fanno uso di termini come: ‘miracoloso’, ‘importante passo avanti’, ‘esclusivo’, ‘segreto’, ‘antico’, ‘orientale’, ‘scoperta casuale’, o ‘di uno specifico medico’
- Si basano sulla testimonianza e su immagini di ‘clienti soddisfatti’
- Si riferiscono a studi di cui non si fornisce bibliografia
- Diagnosticano carenze nutrizionali attraverso questionari per poi prescrivere l’uso di integratori dietetici in quantità superiore a quelle raccomandate
- Non sono sostenute da autori o perone con credenziali affidabili
- Non raccomandano di sottoporsi a visita medica e non evidenziano eventuali rischi
- Suggeriscono l’uso di farmaci non approvati dalla Food and Drug Administration (organismo nazionale statunitense)
- Incoraggiano l’uso di ingredienti pericolosi o la cui efficacia non sia provata
- Dichiarano che gli ingredienti suggeriti avvolgono le calorie, l’amido, i carboidrati o i grassi e li eliminano dall’organismo
Inoltre, non bisogna fidarsi di prodotti per dimagrire o di suggerimenti per diete offerti attraverso:
Pubblicità postale aggressiva
- Promozioni televisive
- Annunci contenenti un numero verde senza indirizzo
- Richieste di forti anticipi o contratti a lunga scadenza
- Tattiche di vendita pesanti
- Offerte irripetibili
- Organizzazione di vendita a piramide
- Nutrizionisti o consulenti autonominatisi tali
Il National Council Against Health Fraud (organismo attivo negli USA) mette in guardia i consumatori dall’acquistare i cosiddetti ‘prodotti di dubbia efficacia’, ovvero quella serie di prodotti che vengano spesso pubblicizzati in modo falso, fuorviante o illegale, come:
- Pillole per dimagrire: ad esempio prodotti naturali e di erboristeria venduti come integratori alimentari
- Creme e coadiuvanti: ad esempio creme e lozioni anticellulite o creme per le cosce
- Gadget: ad esempio tavole per effettuare movimenti passivi e continui
- Tattiche combinate: ad esempio prodotti proposti in combinazione con costosi programmi che comprendono pillole di vario genere
Fabbriche di titoli e diplomi: autori che presentano credenziali emesse da ‘fabbriche di diplomi’, organizzazioni che conferiscono diplomi senza richiedere che gli studenti seguano gli standard formativi stabiliti